D.lgs. n. 33/2013, art. 29
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000)
Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 118/2011)