D.lgs. n. 33/2013, art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilità.
Bilancio preventivo e Rendiconto, art. 29, comma 1 D.lgs. n. 33/2013
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Bilancio preventivo e Rendiconto, art. 29, comma 2 D.lgs. n. 33/2013
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
NORMATIVA
Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000)
Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio (Dlgs. 118/2011)
Documento Unico di Programmazione (DUP)
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118
D.lgs 18 agosto 2000, n. 267