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Licenze autotrasporto in Conto Proprio

 

L' art. 31 della legge 298/74 prevede che il trasporto di cose in conto proprio è tale se eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

  • il trasporto avvenga con un veicolo di proprietà o in usufrutto acquistato con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di riscatto (leasing);
  • il veicolo sia guidato personalmente dal titolare/legale rappresentante della società, o soggetto che ricopra una carica sociale, da un suo dipendente, o da un "collaboratore familiare", dimostrato con contratto registrato e posizione contributiva INPS, in caso di ditta individuale;
  • Il numero degli addetti alla guida non deve essere inferiore al 50% degli autocarri autorizzati/da autorizzare con licenza conto proprio;
  • il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria dell'attività principale esercitata, così come risultante da certificato C.C.I.A.A. (non rileva in alcun modo l'oggetto sociale);
  • le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione, debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all'attività principale o siano da lui tenute in deposito o in custodia sulla base di un valido contratto;
  • le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale esercitata (così come risultante in C.C.I.A.A.).

Se l'attività di autotrasporto di cose inconto proprio è effettuata con veicoli finoa 6 tonnellate (6.000 Kg) di massa complessiva, nonoccorre la licenza,in quanto il veicolo è esente dal campo di applicazione della Legge 298/1974.
Il soggetto interessato può rivolgersi direttamente al Dipartimento deiTrasporti Terrestri competente per territorio per l'immatricolazione delproprio veicolo.

L'esercizio dell'autotrasporto di cose perconto proprio effettuato con mezzi dimassa complessiva a pieno carico superiore alle 6 Tonnellate (6000 Kg) èsubordinato al rilascio di apposita licenzada parte della Provincia di Latina, l'istanza deve essere presentata compilandoapposito modulo pubblicato sul sito.
La licenza è rilasciata per ogni singolo veicolo.

Ai sensi dell'art. 7comma 1 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, le persone fisiche, le personegiuridiche, gli enti privati e pubblici, per ottenere la licenza, devonorivolgere istanza all'Amministrazione Provinciale competente perterritorio, ossia nella quale hanno la residenza(in caso di ditte individuali), ovvero la sede legale (in caso di società).

Nella licenza sono elencate le classi di merci autorizzate al trasporto, in relazione all'attività dichiarata in C.C.I.A.A.da parte del soggetto richiedente. L'elencazione è tassativa e il trasporto di merci non compresenella licenza si configura come trasporto abusivo.

La licenza è nominativa; se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di unanuova licenza a nome del nuovo intestatario.

Qualora l'intestatario della licenzaeffettui una variazione della propria residenza (in caso di ditta individuale)o della sede legale (in caso di società), deve provvedere a richiedere unanuova licenza per variazione sede, al fine di poter variare i suddetti datisulla Carta di Circolazione del mezzo.

In caso di furto o smarrimento dellalicenza, l'interessato ha l'onere di sporgere denuncia presso l'autoritàcompetente e procedere successivamente alla  richiesta di duplicato dellalicenza.

In caso dicomplessi di veicoli (ad esempio trattore e semirimorchio) la licenza viene rilasciata esclusivamentesul trattore(facendo riferimento alla massa rimorchiabile dellostesso). Sarà cura del richiedente allegare all'istanza di licenza, ildocumento di circolazione del semirimorchio (o dei semirimorchi nel caso abbiain proprietà più semirimorchi) al fine della concessione (e relativaindicazione sulla licenza), dei codici merceologici trasportabili in basealle caratteristiche tecniche dei semirimorchi stessi. Il richiedente potràagganciare al trattore, regolarmente provvisto di licenza, esclusivamentesemirimorchi di proprietà dello stesso.

Le imprese di nuova costituzione la cui dichiarazione I.V.A. (Quadro VE) non siastata ancora depositata, e pertanto il volume d'affari non sia dimostrabile, ottengono unalicenza solo in via  provvisoria, non rinnovabile e nonprorogabile, avente validità per 18mesi dalla data di rilascio.

Entro la data di scadenza della licenzaprovvisoria, l'intestatario ha l'onere di presentare istanza di licenza definitiva corredata dalladocumentazione indicata nel modulo di domanda.

Al rilascio della prima licenza (definitiva/provvisoria)fa seguito l'iscrizione del soggetto richiedente nell' elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituitopresso ciascun Ufficio Provinciale.

Nell'ipotesi di perdita dei requisiti indicatidall'art. 32 della L. 298/1974, previsti per il rilascio della licenza in contoproprio, l'Ufficio provvede alla revoca della licenza, ai sensi dell'art. 36della citata normativa.

Normativa di riferimento
Legge 6 giugno 1974 n. 298 e sm.i.
D.P.R. 16 settembre 1977 n. 783 e s.m.i.

 

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00