Generalità
La legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia
di processo civile, all'art. 32, comma 1, stabilisce che gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni
e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei
principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici
di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Dal 1° gennaio 2023 l'Albo pretorio
online della Provincia di Latina è gestito nel sistema informatico della piattaforma
J-Ente Municipia, ed è visibile sulla homepage del sito web istituzionale, raggiungibile cliccando 👉 qui.
I provvedimenti vengono redatti dalle
strutture organizzative nel rispetto delle previsioni di legge in materia di:
○ documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000)
○ validità ed efficacia probatoria
dei documenti informatici (D.Lgs. n. 82/2005, Capo II - Sezione I, Linee guida AGID
sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici)
○ protezione dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto Codice
in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679.
I formati utilizzati garantiscono
la visualizzazione dei documenti mediante software di pubblico dominio, gratuiti
e rispondenti a standard internazionali in modo da essere consultati attraverso
qualsiasi sistema informatico o dispositivo (principio della cd. neutralità tecnologica). Nel caso in cui la pubblicazione
abbia ad oggetto documenti non nativi digitali, la Provincia garantisce che la copia
su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico è
prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico
abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.
Descrizione del servizio e standard di qualità - Caratteristiche delle pubblicazioni
- Ricerca
L'albo online è realizzato in modo
da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche
da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità,
come previsto dall'articolo 53 del Codice dell'amministrazione digitale. L'infrastruttura
informatica dell'albo online della Provincia di Latina è idonea a garantire:
○ l'accessibilità ai documenti
pubblicati;
○ l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati pubblicati;
○ l'autenticità e l'integrità
dei documenti pubblicati;
○ l'inalterabilità dei documenti
pubblicati da parte di terzi, per garantire l'immodificabilità degli atti.
Anche ai fini della ricerca, i documenti
dell'albo online provinciale sono elencati e visualizzati in ordine cronologico
di pubblicazione con l'indicazione dei seguenti elementi:
○ oggetto dell'atto pubblicato
○ numero di acquisizione della
pratica al registro delle pubblicazioni
○ tipologia dell'atto pubblicato
○ data iniziale e data finale
della pubblicazione
○ il Settore proponente oppure il
soggetto giuridico pubblico richiedente la pubblicazione.
Periodo di pubblicazione
Il periodo di pubblicazione degli atti in albo pretorio è di quindici giorni interi e consecutivi, salvo termini diversi previsti da disposizioni di legge o di regolamento. Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è prorogato dal gestionale J-AlboPretorio al primo giorno lavorativo utile. Fuori dai casi previsti dalla legge, la permanenza dei documenti in albo pretorio oltre il periodo di pubblicazione avviene nel rispetto dei principi di necessità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. La pubblicazione si intende soddisfatta se un documento è rimasto disponibile sul sito complessivamente per almeno dodici ore per ciascun giorno di pubblicazione (giorno naturale). Il periodo di pubblicazione è prorogato di un giorno per ciascun giorno di pubblicazione inferiore complessivamente a dodici ore, in base a un'attestazione del responsabile della pubblicazione.
Protezione dei dati personali e diritto all'oblio
La pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dalla normativa unionale e nazionale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La Provincia garantisce il rispetto, in quanto ancora rivestenti carattere di attualità, le Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web, emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali il 2 marzo 2011, le successive Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, Provv. n. 243/2014 pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014, nelle quali viene tracciato il discrimine tra gli obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza, in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, e gli obblighi di pubblicazione per diverse finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.
Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione è tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, contenuta nel Regolamento UE 2016/679 e nella normativa nazionale ad esso adeguata, e nello specifico ad uniformarsi ai criteri, ulteriori rispetto a quelli individuati al punto precedente, di pertinenza e non eccedenza delle informazioni. Disciplinato dall'art. 17 Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") del Regolamento UE 2016/679, il cd. diritto all'oblio prevede che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, in presenza di determinati presupposti. Con riguardo agli adempimenti in materia di pubblicazione, è consolidato il principio secondo cui I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati (estratto dal Provv. n. 243/2014).