Adottato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 ottobre 2015
Art. 1 ( Struttura di controllo e valutazione )
1. Il presente atto, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina l'istituzione, la procedura di nomina e lagestione amministrativa della Struttura di Controllo e Valutazione dell'ente (S.C.V.);
2. Il presente disciplinare costituisce un'appendice del vigente Regolamento di organizzazionedell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 2 ( Composizione e nomina )
1. La Struttura di Controllo e Valutazione è un organo collegiale costituito dal presidente e da duecomponenti;
2. Tutti i membri sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio atto fra i soggetti cheabbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul Sito webistituzionale dell'Ente.
3. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed esperienziali presentati edeventuale colloquio. Il procedimento di selezione è curato integralmente dal dirigente cui èattribuita la gestione funzionale dell'ufficio di staff della Presidenza;
4. Il provvedimento di nomina individua la durata in carica dei membri, eventualmente rinnovabili. In ogni caso, la durata in carica non dovrà superare il mandato elettivo del Presidente;
5. La struttura, anche se non interamente composta, continua ad esercitare le proprie funzioni dopola cessazione fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo.
6. I curricula dei componenti ed i relativi atti di nomina sono pubblicati sul Sito web istituzionaledell'Ente;
7. L'incarico conferito cessa per dimissioni dei componenti o revoca da parte del Presidente;
8. La revoca dei membri avviene con provvedimento motivato del Presidente nel caso disopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da negligenza, imperizia oinerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico
Art. 3 (Requisiti e incompatibilità)
1. I componenti della S.C.V. devono avere specifica e provata esperienza maturata nel campodel management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delleamministrazioni pubbliche;2. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:- Cittadinanza italiana o U.E. - Laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nelprevigente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienzepolitiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. È richiesto, in alternativa, al possesso diuna di questa lauree, un titolo di studio universitario, anche di I livello (L), purchéaccompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/oformazione del personale della pubblica amministrazione, del management, dellapianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delleperformance.
3. Non possono far parte della S.C.V. soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o carichein partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi dicollaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestitosimili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti ladesignazione;
Art. 4 ( Organizzazione )
1. La Struttura di Controllo e Valutazione svolge la propria attività prevalentemente in formacollegiale. Le riunioni sono validamente costituite anche con la presenza di soli due componenti.Ogni attività svolta collegialmente, ivi comprese le eventuali decisioni, determinazioni o pareri,deve essere formalmente verbalizzata;
2. I singoli membri possono comunque essere sempre interpellati dal Presidente e dai dirigentidell'ente per la formulazione di pareri su materie che attengano all'organizzazione ed ai sistemi dicontrollo della gestione.
3. Nell'ambito delle sue funzioni, la S.V.C.: - opera in condizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente; - può richiedere direttamente ai dirigenti, senza ulteriori formalità, qualsiasi atto e notizia; - può effettuare accertamenti diretti e disporre ispezioni; - può affidare ai singoli membri attività istruttorie, di studio, di verifica e di ricerca inriferimento a problematiche specifiche, definendone modalità e tempi di esecuzione;
4. La S.V.C. per il proprio funzionamento si avvale del supporto tecnico ed operativo della strutturaalla quale, sulla base dell'ordinamento dell'ente, è attribuita la competenza in merito al controllodi gestione. Il dirigente responsabile di tale struttura fornisce inoltre le strumentazioni tecnicheritenute necessarie, i locali idonei alle riunioni ed il supporto di segreteria.
Art. 5 ( Funzioni )
1. La Struttura di Controllo e Valutazione: - definisce e propone all'approvazione del Presidente il sistema di misurazione e valutazionedella performance;- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza eintegrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; - comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo dell'entenonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorità nazionaleanticorruzione (ANAC)- valida la Relazione sulla performance predisposta dall'Ufficio competente, la quale attesta chei risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente, e la propone al Presidente, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale; - garantisce la correttezza e fornisce consulenza in merito ai processi di misurazione evalutazione, nonché dell'utilizzo dei premi previsti dai contratti collettivi nazionali, daicontratti integrativi e dai regolamenti dell'ente, nel rispetto del principio di valorizzazione delmerito e della professionalità; - propone al Presidente, in conformità alla disciplina vigente nell'ente, la valutazione annualedei dirigenti della Provincia e della Segreteria tecnico operativa dell'ATO 4 Latina, correlataall'attribuzione della retribuzione i risultato; - esprime pareri richiesti dall'Amministrazione e/o previsti nei regolamenti, sulle tematiche dellagestione e della valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo; - verifica il corretto svolgimento del procedimento di valutazione del personale incaricato diposizione organizzativa correlato all'attribuzione della retribuzione di risultato vistando lerelative schede compilate sulla scorta di relazione annuale sulle attività; - è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumentipredisposti dall'ANAC; - propone tutte le modifiche necessarie per l'allineamento degli strumenti predisposti alle lineeguida di volta in volta emanate dall'ANAC; - promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; - cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livellodi benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; - cura ogni altro adempimento previsto da norme di legge, di statuto o regolamento, o richiestodal Presidente;
2. La S.V.C. è inserita nello svolgimento delle attività di controllo strategico, volto a valutarel'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti dideterminazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivipredefiniti;
3. Possono essere assegnate alla S.V.C. le funzioni volte ad assicurare la fattibilità dei programmi, dicui alle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Presidente;4. I risultati dell'attività di competenza costituiscono oggetto di una relazione almeno annuale alPresidente
Art. 6 ( Compenso )
1. I membri della S.V.C. hanno diritto ad un compenso annuo, determinato nel decreto di nomina, inmisura non superiore all'importo previsto con decreto ministeriale per i membri del Collegio deirevisori dei conti, a sua volta abbattuto del 10%, previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
2. Il compenso del componente Presidente è maggiorato del 20%. Nel compenso sono comprese lespese di viaggio, trasferta, alloggio ed ogni eventuale altra spesa correlata;
3. Il compenso determinato ai sensi del comma precedente è corrisposto, con cadenza trimestrale, acura del dirigente responsabile del settore cui è attribuita la gestione degli affari generali dell'ente.
Art. 7 ( Entrata in vigore )
1. Il presente atto è immediatamente esecutivo, valido ed efficace. Esso è pubblicato in AlboPretorio per giorni 15, ai sensi di legge vigente.
2. Con l'entrata in vigore del presente disciplinare automaticamente sono abrogate, ancheimplicitamente, tutte le norme in contrasto riportate in regolamenti che regolavano in precedenzala stessa materia. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare