Come precisato dall'ANAC "la finalità dell'accesso ex l. 241/90 e s.m.i. è ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Al fine di poter essere esercitato, il diritto di accesso "documentale", infatti, presuppone la tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso. Tale tipologia di accesso deve rispondere a circostanziati parametri di soggettività dell'istante e di oggettività del documento a cui si chiede di accedere.
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, imprese ecc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, nei confronti dei soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente, però, alla loro attività di pubblico interesse.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, tutti gli atti della Provincia di Latina sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o coperti da segreto secondo disposizioni di legge o di regolamento. Allo stesso regime di pubblicità sono soggetti gli atti degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dalla Provincia
Secondo il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 06 del 07 febbraio 2023 , è ammessa la presentazione di istanze di accesso informale nel caso in cui, accertata l'inesistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Ente competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, ovvero inoltrata per il tramite dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
L'istanza di accesso formale è presentata: a) quando non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, per la natura o la quantità dei documenti coinvolti; b) in caso di dubbio sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni e alle documentazioni fornite; c) in caso di dubbio sulla accessibilità del documento; d) in ogni caso in cui il cittadino lo ritenga opportuno; e) in tutti i casi in cui esistano soggetti potenzialmente controinteressati all'immediato accoglimento dell'istanza.
Per l'avvio del procedimento di accesso l'utenza utilizza l'applicativo "Accesso Civico PA" disponibile alla pagina dei servizi online del sito web istituzionale, ovvero utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, per essere trasmessa per via telematica oppure a mezzo posta, o direttamente presso gli uffici della Provincia di Latina secondo le modalità individuate nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Diritto di accesso dei consiglieri provinciali, Allegato A alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 06 del 07.02.2023
Al fine di garantire uniformità, efficienza ed economicità nella gestione dei procedimenti di accesso, la Provincia di Latina individua nell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico l'unità organizzativa di coordinamento per tali procedimenti, ivi incluse la tenuta, implementazione, manutenzione e monitoraggio del Registro degli accessi.
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico è altresì attribuito lo svolgimento dei seguenti compiti:
Il Dlgs. 97/2016 ha innovato l'istituto dell'accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, modificando, tra gli altri, l'art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013. A tenore di tali norme, infatti, chiunque ha diritto di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La presentazione delle istanze di accesso formulate ai sensi di tale disciplina è anch'essa disciplinata nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Diritto di accesso dei consiglieri provinciali, Allegato A alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 06 del 07.02.2023