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Accessi civico e documentale

 

Accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 e seguenti Legge 241/1990  (c.d. Accesso documentale)

Come precisato dall'ANAC "la finalità dell'accesso ex l. 241/90 e s.m.i. è, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Al fine di poter essere esercitato, il diritto di accesso "documentale", infatti, presuppone la tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso. Tale tipologia di accesso deve rispondere a circostanziati parametri di soggettività dell'istante e di oggettività del  documento a cui si chiede di accedere.

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, imprese ecc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, nei confronti dei soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente, però, alla loro attività di pubblico interesse.

 

Tutti i documenti amministrativi della Provincia sono accessibili, nel rispetto dei principi sulla tutela della riservatezza, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.

Come presentare la richiesta di accesso documentale

Secondo il Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Latina, approvato con Del. del C.P. n. 23 del 20/04/2009, la richiesta informale è verbale e viene presentata direttamente al settore competente per materia che forma l'atto conclusivo del procedimento o che detiene stabilmente il documento. Si considera presentata informalmente l'istanza trasmessa per via telematica senza osservare le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze previste dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 (firma digitale, pec, ecc.).

Quando non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta per la natura e la quantità dei dati richiesti, in caso di dubbio sulla legittimazione del richiedente o sulla accessibilità del documento, nel caso in cui esistano soggetti potenzialmente controinteressati o, qualora il cittadino lo ritenga opportuno, l'istanza viene presentata formalmente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il quale trasmette la richiesta al Dirigente dell'unità operativa competente per materia. Per formalizzare l'istanza occorre, preferibilmente, utilizzare lo specifico Modulo per la richiesta di accesso.


Compiti dell'URP

L'ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a:

  • fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi;
  • indirizzare il cittadino alla struttura competente per l'avvio del procedimento, informale o formale;
  •  accogliere  i reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli uffici;
  •  gestire l'archivio delle istanze di accesso.

Normativa di riferimento

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi";
  • D.P.R.  27 giugno 1992, n. 352 "Regolamento per la disciplina      delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di      accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90";
  • D.Lgs.  n. 196 del 30/06/2003"Codice in materia di protezione dei dati      personali";
  •  Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,  n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
  •  D.Lgs.  n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. "Codice dell'amministrazione  digitale";
  •  D.P.R.  12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
  • D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016"Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UEe2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per      il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 53 - "Accesso agli atti e riservatezza".
  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
  • Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Latina, approvato con Delibera di G.P. n. 23 del 20/04/2009
 

Accesso civico a dati e documenti ex art. 5 D.lgs. 33/2013 

Il d.lgs. 97/2016 ha innovato l'istituto dell'accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, modificando, tra gli altri, l'art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013. A tenore di tali norme, infatti, chiunque ha diritto di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.