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Accesso civico

Diritto di Accesso a dati e documenti ai sensi del Dlgs. 33/2013 e smi (cc.dd. accessi  semplice e generalizzato)

L'ampliamento dell'ambito oggettivo dei dati e dei documenti accessibili ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 è finalizzato alla definizione di un Freedom of information act (c.d. "FOIA") che  consenta a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

E' possibile, dunque, distinguere due tipologie di istanza di accesso civico:

Accesso civico "semplice" o "chiuso"

è l'istanza volta ad accedere agli atti e documenti per i quali è imposto un obbligo di  pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, che  rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di  pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa;

Accesso civico "generalizzato" o "aperto"

è l'istanza volta ad accedere agli atti e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, accesso che si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di  pubblicazione e che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli  interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e  dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3  del medesimo decreto).

Come presentare la richiesta di accesso civico

L'istanza viene presentata preferibilmente utilizzando il software gestionale denominato "Accesso civico PA - Civico - Generalizzato - Documentale", reso accessibile dalla homepage del sito web istituzionale e raggiungibile dalla pagina dei Servizi online, ovvero utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, per essere trasmessa per via telematica oppure a mezzo posta, o direttamente presso gli uffici della Provincia di Latina secondo le modalità individuate nel Disciplinare sull'accesso civico, allegato al PTPCT (Piano triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019). 
 

Le istanze di accesso civico "semplice"devono essere indirizzate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Provincia di Latina (RPCT)

Le istanze di accesso civico "generalizzato" devono essere indirizzate all'ufficio che detiene i  dati o i documenti ai quali si chiede di accedere o, alternativamente, all'Ufficio per le relazioni con il pubblico

 
scritta maiuscolo "accesso civico" su simbolo tricolore

Registro degli accessi

 

L'istituzione del Registro degli accessi è prevista dalle Linee guida ANAC n. 1309 del 28.12.2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013. Il Registro consente di gestire in modo efficiente le richieste pervenute, agevolando l'esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini che potranno monitorare l'attuazione della disciplina in materia, secondo quanto stabilito dalla Circolare FOIA n. 2/2017 e  dalla  Circolare FOIA n. 1 del 2019  del Ministro per la Pubblica amministrazione.

Il registro degli accessi della Provincia di Latina contiene la rappresentazione in forma di elenco di tutte le tipologie di richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai dati e alle informazioni formati e detenuti dagli uffici dell'Ente, conformemente alle indicazioni di cui al § 3 delle Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Per la disciplina del diritto di accesso ai documenti, dati e informazioni della Provincia di Latina, si rinvia al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Diritto di accesso dei consiglieri provinciali, Allegato A alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 06 del 07.02.2023