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Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs. n. 33/2013, art. 31, comma 1

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

 
 

1. Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

 

2. Organi di revisione amministrativa e contabile

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Controlli interni

 
 

 
 

3. Controlli e rilievi della Corte dei Conti e di Organi esercenti funzioni analoghe