Dlgs. n. 33/2013, art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati (lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 19-bis
L'art. 19--bis, comma 4 del del D.lgs. n. 150/2009 prevede che i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione sia dei cittadini che degli utenti interni all'amministrazione, relativo alle attività e ai servizi erogati sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.