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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

 

Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede l'applicazione di sanzioni per la mancata comunicazione dei dati:
 
Art. 46. Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni   1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilità per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili.  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da  causa a lui non imputabile.      
                          
Art. 47. Sanzioni per casi specifici   1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolarità  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato.  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.   3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.