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Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013 n°59 , modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203,  ha disciplinato l'AUA che rappresenta una specifica forma di autorizzazione rilasciata dal SUAP, previa acquisizione del provvedimento di competenza della Provincia.
La normativa prevede che i gestori degli impianti che intendono e devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall'articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale attraverso il SUAP competente.

I titoli abilitativi interessati dal predetto DPR 59/2013, sono di seguito elencati:



a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
g-bis) autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
g-ter) notifica di pratica di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

 

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