
La legge regionale del 5 Agosto 1998, n. 32 disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.
La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole;
- Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
- E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili;
- Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.
- E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del
terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Inoltre La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati
e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni
di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.
- E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde
pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle
aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Con delibera di Giunta provinciale n° 192 è stata infine autorizzata la raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco nei giorni: martedì, venerdì, sabato e domenica.