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Sistema di Accreditamento - Monitoraggio e Controllo

Con atto del Consiglio Regionale del Lazio n. 38 del 28-03-2007 è stato definitivamente approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013.
La Regione Lazio nell'approvare il P.O. 2007-2013 ha emanato direttive per la creazione di un "sistema di governance" ed indicazioni in ordine a modalità procedurali da seguire e regole da osservare per l'attuazione operativa del predetto documento di programmazione.

 

Il dispositivo di accreditamento regionale

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 968 del 29 novembre 2007 è stato istituito il nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici o privati che erogano attività di formazione e di orientamento.

Il nuovo sistema di accreditamento ha l'obiettivo di aggiornare e rinnovare sia il processo che i criteri e i requisiti per accedere all'accreditamento al fine di rendere il sistema più aderente al contesto regionale, puntando ad innalzare la qualità dell'offerta formativa del territorio in risposta all'evoluzione della domanda sociale e dei fabbisogni formativi.

L'accreditamento è quindi l'atto con cui la Regione Lazio riconosce l'idoneità di soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti nelle direttive regionali, per realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o di orientamento finanziati con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un'ottica di qualità.

L'accreditamento si configura inoltre, come l'atto con cui la Regione Lazio riconosce l'idoneità di soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti nelle direttive regionali, per chiedere l'autorizzazione a svolgere corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della Legge Regionale n. 23/1992.

I soggetti che avranno ottenuto tale idoneità (attraverso la procedura di accreditamento) dovranno presentare, presso le Province competenti per territorio, richiesta di autorizzazione a svolgere corsi di formazione non finanziati di cui al Titolo V della Legge Regionale n. 23/1992, secondo le modalità previste dalle stesse Province.

L'accreditamento ottenuto da un soggetto per la realizzazione di attività formative e/o orientative finanziate con fondi pubblici in uno o più ambiti e macrotipologie ha validità automaticamente anche come requisito per realizzare attività riconosciute ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 25.2.1992 nello stesso ambito e macrotipologia.

Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, l'accreditamento non costituisce un requisito per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti stessi.

 

Attività di monitoraggio e controllo:

Le Province, in quanto Organismi Intermedi nell'attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio, hanno obbligo di adottare un sistema di gestione e controllo idoneo a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari e dovranno disporre di una struttura che garantisca la contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria.
La struttura provinciale garantisce quindi:

  • programmazione periodica delle risorse FSE;
  • attivazione delle necessarie procedure di attuazione delle operazioni previste (bandi, avvisi pubblici, affidamenti) nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;
  • ricezione delle domande di accesso ai finanziamenti e valutazione dei progetti;
  • redazione ed approvazione delle graduatorie di ammissione e finanziamento e della comunicazione ai soggetti attuatori in merito all'esito del processo valutativo e della conseguente sottoscrizione delle convenzioni/contratti con i soggetti;
  • realizzazione delle attività di informazione e pubblicità;
  • attività di monitoraggio sulle attività gestite direttamente, secondo quanto stabilito a livello nazionale e regionale relativamente alla gestione del FSE;
  • attività di controllo ordinario sulle attività finanziate, inclusi la gestione delle variazioni in corso d'opera, la ricezione ed il controllo dei rendiconti delle attività finanziate e le eventuali revoche delle autorizzazioni concesse;
  • attività di reporting annuale finalizzate alla redazione del rapporto annuale di esecuzione del Programma Operativo ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (CE) 1083/2006.
 

Nell'ambito di tale quadro regolamentare la Provincia di Latina, quale Organismo Intermedio stabilisce, al proprio interno, modalità organizzative e procedurali per la programmazione, gestione e controllo delle operazioni, in ambito a campi di applicazione propri del FSE così come indicati all'articolo 3 del Regolamento (Comunità Europea) 1081/2006.

 
 

 
 

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