Art. 17 bis - Linee programmatiche
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il quindicesimo giorno antecedente il termine fissato per la presentazione del bilancio al Consiglio. il Presidente riferisce al Consiglio stesso sullo stato del programma e sulle iniziative intraprese per l'attuazione delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche con ordini del giorno che devono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.