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Scuole nautiche


I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».
L'esercizio dell'attività di scuola nautica è disciplinato dall'art. 42 del Decreto Ministeriale n. 146/2008.
Il Decreto Legislativo del 20 novembre 2016, n. 222 ha individuato l'attività di scuola nautica nel regime amministrativo della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).
Chiunque, persona fisica o giuridica, sia interessato ad avviare la suddetta attività sul territorio provinciale, deve presentare la SCIA, compilando apposito modulo pubblicato sul sito, alla Provincia di Latina alla quale compete la vigilanza amministrativa, ai sensi dell'art. 42 del Decreto 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Provincia rilascia un provvedimento con il quale prende atto della SCIA, previa verifica del possesso dei requisiti, sopralluogo per constatare l'idoneità dei locali nei quali verrà svolta l'attività di scuola nautica e previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo (Capitaneria di porto) competente per territorio o del Dirigente della Direzione territoriale competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, ai sensi dell'art. 42, c. 4 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146. Comunque l'attività non può essere iniziataprima dell'emissione del citato provvedimento.
La SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica può essere presentata per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni per la navigazione:

  • entro le 12 miglia dalla costa;
  • senza alcun limite dalla costa.

Requisiti del richiedente

Per presentare la SCIA il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante se persona giuridica, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)  avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
b)  aver compiuto 18 anni;
c)  requisito morale:

  • di non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale;
  • di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
  • di non aver riportato condanne ad una pena detentiva superiore a mesi sei;
  • di aver riportato due o più condanne le cui pene, sommate, sono superiore a mesi sei, ma di aver ottenuto la riabilitazione;
  • di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito;
  • di non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

d)  essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2°grado;
e)  essere in possesso di adeguata capacità finanziaria:

  • per un importo di € 25.000,00 se dimostrata con attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche; tale attestazione può essere rilasciata da Aziende o Istituti di Credito e da Società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad euro 2.500.000,00 ed iscritte all'Albo della Banca d'Italia ex art. 106 TUB c.d. albo "unico".

oppure in alternativa

  • di possedere bene immobili di proprietà (del titolare se trattasi di ditta individuale o della società se trattasi di società) liberi da gravami ipotecari di valore non inferiore a € 50.000,00 presentando:

- copia atto di proprietà dell'immobile;
- certificato Conservatoria Registri Immobiliari attestante che l'immobile è libero da gravami ipotecari;
- perizia giurata a firma di tecnico abilitato attestante il valore di mercato dell'immobile.

f)  avere la proprietà e/o disponibilità dei locali sede della scuola nautica, che devono comprendere:

  • aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
  • ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10;
  • servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati;

g)  adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
h)  proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica.

Se trattasi di persona giuridica i requisiti richiesti di cui ai punti e), f) g) e h) devono essere posseduti dalla persona giuridica, mentre gli altri sono richiesti al legale rappresentante.

Insegnanti ed istruttori

Gli insegnanti/istruttori che possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche devono avere almeno uno dei seguenti titoli, come stabilito dall'art. 42, comma 6 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146:
i)  essere in possesso di uno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di istruttore/insegnante di scuola nautica ai sensi dell'art. 42,c. 6 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146:
-  patente nautica senza alcun limite da almeno cinque anni;
-  abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008;
-  titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
-  docente dell'Istituto nautico o professionale per la navigazione;
-  ufficiale superiore del Corpo dello Stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
-  esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, allegare attestazione. RICHIESTO SOLO NEL CASO DELL'INSEGNAMENTO DELLA TECNICA DI BASE DELLA NAVIGAZIONE A VELA)
Per poter impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, deve presentare istanza alla Provincia, compilando il modello Allegato F pubblicato sul sito, di inserimento in organico-richiesta tesserini, che costituisce autorizzazione all'insegnamento e all'istruzione. Il titolare risponde personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente alla Provincia quelli delegittimati.

Normativa di riferimento

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008 n. 146, art. 42.
Regolamento Provinciale approvato con delibera di G.P. n. 33 del 10.06.2002, modifiche apportate con delibera n. 98 del 27.10.2003.

 

 
 

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00