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ACCESSO AGLI ATTI

Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti amministrativi.
Nel caso di copia del documento il richiedente è tenuto al rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione. 

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati (cittadini, associazioni, imprese ecc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso; può essere esercitato nei confronti dei soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente, però, alla loro attività di pubblico interesse.

 

La Provincia di Latina per favorire la partecipazione dei cittadini ed assicurare la trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce il diritto dei cittadini ad esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi creati o conservati dall'Ente.

Tutti i documenti amministrativi della Provincia sono accessibili, nel rispetto dei principi sulla tutela della riservatezza, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.

Alcuni atti, quali le Delibere di giunta e di consiglio, i Bandi, le Gare e altri Avvisi, sono resi accessibili anche attraverso la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line sul sito della Provincia.

 
 

A chi deve essere presentata la richiesta di accesso

 

La richiesta formale può essere indirizzata, come previsto nel Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi, all'ufficio che detiene l'atto ovvero all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, possibilmente utilizzando il seguente modulo di richiesta:

 
 
 

Compiti dell'URP

 

L'ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a:

  • fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi;
  • indirizzare il cittadino alla struttura competente per l'avvio del procedimento, informale o formale;
  • curare direttamente i procedimenti di accesso formale attribuiti dall'amministrazione alla sua competenza;
  • accogliere  i reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli uffici;
  • curare le rilevazioni statistiche inerenti all'esercizio del diritto di accesso.
 
 

 

Normativa di riferimento

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi"
  • D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90"
  • Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"
  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"
  • "Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi" approvato con Delibera di G.P. n. 23 del 20/04/2009

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